Testo della norma
Comma 1: Morte del Coniuge (Nessuna Prole)
L’obbligo alimentare del genero e della nuora e quello del suocero e della suocera cessano quando muore il coniuge da cui deriva l’affinità e non vi sono figli nati dalla loro unione.
Comma 2: Morte del Coniuge (Presenza di Prole)
Se vi sono figli, l’obbligo cessa solo quando i figli muoiono o raggiungono la maggiore età.
Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.
Commento
Inquadramento
Individua le cause che fanno venir meno l'obbligo alimentare tra affini, legato all'esistenza del vincolo matrimoniale che lo giustifica.
Contenuto
L'obbligo alimentare tra affini cessa quando viene meno il matrimonio da cui deriva il vincolo di affinità, per morte del coniuge o per scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, salvo che vi sia prole nata dall'unione, nel qual caso l'obbligo può permanere secondo quanto previsto dalla legge.
Profili applicativi
Il collegamento tra obbligo alimentare e persistenza del vincolo coniugale evidenzia la natura dell'affinità come rapporto derivato: venuto meno il matrimonio che la fonda, viene meno anche il fondamento della solidarietà economica tra affini, salvo l'eccezione legata alla presenza di figli comuni.
In sintesi
L'obbligo alimentare tra affini cessa con il venir meno del matrimonio che lo giustifica, salvo l'eccezione prevista in presenza di figli.