Art. 439 C.C. – Alimenti dovuti al donatario

Pubblicato il Ottobre 2, 2025 da lextime

Testo della norma

Comma 1: Obbligo del Donatario

Il donatario (colui che ha ricevuto la donazione) è tenuto, con precedenza su ogni altro obbligato (Art. 433), a prestare gli alimenti al donante (colui che ha fatto la donazione), a meno che non si tratti di donazione obnuziale o rimuneratoria.

Comma 2: Limite dell’Obbligo

Gli alimenti sono dovuti fino alla concorrenza del valore della donazione ancora esistente nel patrimonio del donatario.

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

Ribalta la prospettiva dell'articolo precedente, riconoscendo al donante il diritto di ricevere alimenti dal donatario quando egli stesso versi in stato di bisogno.

Contenuto

Chi ha fatto una donazione e, successivamente, si trova in stato di bisogno senza altri soggetti in grado di somministrargli gli alimenti, può chiederli al donatario, nei limiti del valore della donazione ricevuta.

Profili applicativi

Il limite del valore della donazione impedisce che l'obbligo alimentare a carico del donatario diventi sproporzionato rispetto al vantaggio ricevuto: la solidarietà verso il donante non può tradursi in un sacrificio economico maggiore di quanto egli abbia beneficiato.

In sintesi

Il donante in stato di bisogno può chiedere gli alimenti al donatario, ma solo entro il valore di quanto ricevuto in donazione.