Testo della norma
Comma 1: Opzione dell’Obbligato
Chi deve somministrare gli alimenti ha la scelta di adempiere o mediante un assegno alimentare in denaro (corrisposto periodicamente) o accogliendo e mantenendo nella propria casa l’alimentando.
Comma 2: Intervento del Giudice
Il giudice può disporre diversamente se tale modalità (accoglienza in casa) è in contrasto con la volontà dell’alimentando o con esigenze di moralità.
Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.
Commento
Inquadramento
L'art. 440 c.c. consente di rivedere i provvedimenti in materia alimentare ogni volta che mutino le condizioni dell'avente diritto o dell'obbligato, riflettendo il carattere essenzialmente variabile e contingente dell'obbligazione alimentare.
Contenuto
Se chi somministra gli alimenti versa nell'impossibilità di continuare a prestarli nella misura stabilita, ovvero se chi li riceve non si trova più nello stato di bisogno, il giudice, su istanza di parte, provvede alla revisione del provvedimento, riducendo o sopprimendo la prestazione. Il mutamento delle condizioni può derivare da un aumento o una diminuzione del reddito dell'obbligato, dal sopravvenire di uno stato di bisogno dell'obbligato stesso o, viceversa, dal miglioramento economico dell'alimentando. La cessazione del bisogno dell'alimentando o la sua perdita dei requisiti soggettivi (es. contrarre nuovo matrimonio, riacquisto della capacità lavorativa) determina la cessazione dell'obbligazione.
Profili applicativi
La revisione opera solo per il futuro: il giudice può ridurre o eliminare l'obbligazione alimentare dalla pronuncia del provvedimento di revisione in avanti, senza che le somme già maturate e non pagate vengano cancellate. La cessazione automatica — senza necessità di un provvedimento giudiziario — si verifica in caso di morte dell'alimentando o dell'obbligato (l'obbligazione non si trasmette agli eredi per la parte successiva al decesso). Il rifiuto da parte dell'alimentando di esercitare un'attività lavorativa adeguata alla sua condizione pur essendo in grado di farlo può essere considerato comportamento incompatibile con lo stato di bisogno e ridurre o far cessare il diritto agli alimenti.
In sintesi
L'art. 440 c.c. consente la revisione giudiziale — in aumento, in riduzione o in soppressione — dell'obbligazione alimentare ogniqualvolta mutino le condizioni economiche dell'obbligato o dello stato di bisogno dell'alimentando, con effetto dal momento della pronuncia e non retroattivo.