Testo della norma
Comma 1: Pluralità di Obbligati nello Stesso Grado
Quando più persone sono obbligate nello stesso grado a prestare gli alimenti, il giudice stabilisce la misura in cui ciascuno deve contribuirvi, in proporzione alle proprie condizioni economiche.
Comma 2: Diritto di Regresso
Se una delle persone obbligate non adempie all’obbligo, l’autorità giudiziaria può imporre all’altro (o agli altri) obbligati, anche di grado ulteriore, l’obbligo di fornire la totalità o una quota maggiore. In tal caso, coloro che hanno adempiuto oltre la loro parte hanno diritto di regresso verso gli altri obbligati.
Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.
Commento
Inquadramento
Disciplina la ripartizione dell'onere alimentare quando più soggetti sono tenuti nello stesso grado nei confronti del medesimo beneficiario.
Contenuto
Quando più persone sono obbligate nello stesso grado a somministrare gli alimenti, il giudice determina la quota dovuta da ciascuna in proporzione alle rispettive condizioni economiche, tenendo conto della capacità di ciascun obbligato di farvi fronte.
Profili applicativi
Il criterio proporzionale evita che l'intero peso dell'obbligo ricada su un solo obbligato quando ve ne sono altri nella medesima posizione, distribuendo l'onere in modo equo tra tutti coloro che si trovano nello stesso grado rispetto al beneficiario.
In sintesi
Se più obbligati si trovano nello stesso grado, l'onere alimentare viene ripartito tra loro in proporzione alle rispettive condizioni economiche.