Art. 444 C.C. – Variazione dell’assegno

Pubblicato il Ottobre 2, 2025 da lextime

Testo della norma

Comma 1: Modificabilità

Se, dopo l’assegnazione degli alimenti, mutano le condizioni economiche di colui che li somministra o di colui che li riceve, il tribunale, su istanza di parte, provvede per una nuova determinazione dell’assegno.

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

Riconosce la natura intrinsecamente mutevole dell'obbligazione alimentare, legata al variare nel tempo delle condizioni economiche delle parti.

Contenuto

Se le condizioni economiche dell'obbligato o del beneficiario mutano nel tempo, l'assegno alimentare può essere aumentato, ridotto o fatto cessare, su richiesta della parte interessata, adeguandolo alla situazione attuale.

Profili applicativi

La revisione periodica dell'assegno consente di mantenere l'obbligazione alimentare coerente con la sua funzione: assicurare al beneficiario quanto necessario al proprio sostentamento, senza gravare sull'obbligato oltre le sue effettive possibilità.

In sintesi

L'assegno alimentare può essere aumentato, ridotto o revocato quando cambiano le condizioni economiche di obbligato o beneficiario.