Art. 445 C.C. – Estinzione dell’obbligo

Pubblicato il Ottobre 2, 2025 da lextime

Testo della norma

Comma 1: Morte

L’obbligo degli alimenti cessa con la morte dell’obbligato, anche se questi li aveva prestati in esecuzione di una sentenza.

Comma 2: Continuità

La morte dell’obbligato non estingue il diritto agli alimenti se l’obbligazione passa agli eredi soltanto se essa deriva da un legato o da un contratto.

Comma 3: Morte dell’Alimentando

Il diritto agli alimenti cessa anche con la morte dell’alimentando.

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

Individua le cause generali che pongono fine, in modo definitivo, all'obbligazione alimentare.

Contenuto

L'obbligo alimentare si estingue con la morte dell'obbligato o del beneficiario, salve le somme già maturate e non corrisposte, che restano dovute secondo le regole generali sulle obbligazioni.

Profili applicativi

La natura strettamente personale dell'obbligazione alimentare, legata alle condizioni di vita concrete di chi la riceve e di chi la presta, giustifica la sua estinzione con la morte di uno dei due soggetti, a differenza di altre obbligazioni patrimoniali che si trasmettono normalmente agli eredi.

In sintesi

L'obbligo alimentare si estingue con la morte dell'obbligato o del beneficiario, salve le somme già maturate.