Testo della norma
Comma 1: Morte
L’obbligo degli alimenti cessa con la morte dell’obbligato, anche se questi li aveva prestati in esecuzione di una sentenza.
Comma 2: Continuità
La morte dell’obbligato non estingue il diritto agli alimenti se l’obbligazione passa agli eredi soltanto se essa deriva da un legato o da un contratto.
Comma 3: Morte dell’Alimentando
Il diritto agli alimenti cessa anche con la morte dell’alimentando.
Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.
Commento
Inquadramento
Individua le cause generali che pongono fine, in modo definitivo, all'obbligazione alimentare.
Contenuto
L'obbligo alimentare si estingue con la morte dell'obbligato o del beneficiario, salve le somme già maturate e non corrisposte, che restano dovute secondo le regole generali sulle obbligazioni.
Profili applicativi
La natura strettamente personale dell'obbligazione alimentare, legata alle condizioni di vita concrete di chi la riceve e di chi la presta, giustifica la sua estinzione con la morte di uno dei due soggetti, a differenza di altre obbligazioni patrimoniali che si trasmettono normalmente agli eredi.
In sintesi
L'obbligo alimentare si estingue con la morte dell'obbligato o del beneficiario, salve le somme già maturate.