Art. 446 C.C. – Obbligo alimentare del chiamato indegno a succedere

Pubblicato il Ottobre 2, 2025 da lextime

Testo della norma

Comma 1: Mantenimento dell’Obbligo

Il chiamato all’eredità indegno a succedere (Art. 463 C.C.) non è liberato dall’obbligo di prestare gli alimenti nei confronti della persona cui avrebbe dovuto succedere, se quest’ultima si trova in stato di bisogno.

Comma 2: Misura dell’Obbligo

L’obbligo, tuttavia, è limitato alla misura dello stretto necessario e, in ogni caso, non può superare l’entità della rendita della porzione ereditaria alla quale sarebbe stato chiamato a succedere.

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

Attenua, in favore di chi è escluso dalla successione per indegnità, le conseguenze più gravose di tale esclusione, quando versi in stato di bisogno.

Contenuto

Chi è escluso dalla successione per indegnità e si trova in stato di bisogno ha comunque diritto a chiedere gli alimenti a chi ha acquisito la quota che gli sarebbe altrimenti spettata, entro i limiti del valore di quanto quest'ultimo ha ricevuto, salvo che l'indegno abbia commesso i fatti più gravi che escludono anche questo diritto residuale.

Profili applicativi

La norma bilancia due esigenze contrapposte: da un lato la sanzione dell'indegnità, che priva il soggetto della successione; dall'altro un principio di solidarietà minima, che evita di lasciare senza alcun sostegno chi versi in condizioni di bisogno, salvo i casi di maggiore gravità.

In sintesi

L'indegno a succedere, se in stato di bisogno, può comunque avere diritto agli alimenti a carico di chi ha ricevuto la sua quota, salvo i casi più gravi di esclusione.