Art. 447 C.C. – Credito di alimenti

Pubblicato il Ottobre 2, 2025 da lextime

Testo della norma

Comma 1: Indisponibilità del Credito

Il credito di alimenti non può essere oggetto di cessione, pegno o pignoramento.

Comma 2: Pignorabilità parziale del Debito

Le rate scadute possono essere pignorate dai creditori dell’alimentando.

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

Riconosce alla natura del credito alimentare caratteristiche particolari, coerenti con la sua funzione di garantire il sostentamento del beneficiario.

Contenuto

Il credito per gli alimenti non può essere ceduto né compensato con un debito del beneficiario, ed è sottratto, nei limiti di quanto necessario al mantenimento, all'azione esecutiva dei creditori dello stesso beneficiario.

Profili applicativi

Queste caratteristiche assicurano che le somme destinate agli alimenti raggiungano effettivamente lo scopo per cui sono previste: se fossero cedibili, compensabili o liberamente pignorabili, il beneficiario rischierebbe di restare privo dei mezzi indispensabili al proprio sostentamento.

In sintesi

Il credito alimentare non può essere ceduto né compensato, ed è protetto, entro certi limiti, dall'azione dei creditori del beneficiario.