| TESTO VIGENTE DELLA NORMA (Sintesi) |
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| COMMENTO SINTETICO |
L’Art. 449 C.C. stabilisce un principio generale di **diritto transitorio**, che era particolarmente rilevante al momento dell’entrata in vigore del Codice Civile nel 1942, ma che continua ad applicarsi per le successive riforme (come la Riforma del Diritto di Famiglia del 1975). Il principio è che **la legge non è retroattiva** (salvo eccezioni esplicite): le nuove norme contenute nel Libro Primo (relative a persone, famiglia, capacità) non possono travolgere i **diritti già acquisiti** o gli effetti che si sono prodotti in passato, quando vigevano norme diverse. Esempio: Una persona legalmente capace secondo la legge precedente, che aveva compiuto un atto, non può vedere annullato quell’atto solo perché le nuove norme restrittive sulla capacità sono entrate in vigore successivamente. |
| SCHEMA VISUALE SEMPLIFICATO |
**Contenuto Visivo:** Riquadro “**Nuova Norma (Libro I)**” ➡️ **Non Preclude** ➡️ **Diritti Quesiti** o **Atti Compiuti** sotto la Vecchia Legge. |
Comma 1: Continuazione Normativa
**Contenuto Visivo:** Riquadro “**Nuova Norma (Libro I)**” ➡️ **Non Preclude** ➡️ **Diritti Quesiti** o **Atti Compiuti** sotto la Vecchia Legge.

**Contenuto Visivo:** Riquadro “**Nuova Norma (Libro I)**” ➡️ **Non Preclude** ➡️ **Diritti Quesiti** o **Atti Compiuti** sotto la Vecchia Legge.