Art. 46 C.C. – Rinuncia all’ereditàpublishArticoli legali

Pubblicato il Ottobre 2, 2025 da lextime
TESTO DELLA NORMA

La rinuncia all’eredità deve farsi con dichiarazione ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, e iscritta nel registro delle successioni.

COMMENTO SINTETICO Il chiamato all’eredità può anche **rinunciarvi**, tipicamente quando i **debiti ereditari superano i beni** (eredità “passiva”). La rinuncia non è un semplice rifiuto informale: deve essere **dichiarata in forma solenne** davanti a un notaio o al cancelliere del Tribunale e **trascritta** in apposito registro per essere opponibile ai terzi creditori.
ESEMPI PRATICI Tizio scopre che l’eredità del padre è composta principalmente da debiti. Per evitare di doverli pagare di tasca propria, si reca da un notaio e rinuncia formalmente all’eredità. Da quel momento, non ne sarà responsabile.
SCHEMA VISUALE SEMPLIFICATO
Schema Art. 46 C.C.

**Contenuto Visivo:** Icona “Chiamato all’Eredità” -> Freccia “Rinuncia” -> [Atto Formale da Notaio/Tribunale] -> [Registro Successioni]. Output: “Non è più erede” con simbolo di liberazione (catena spezzata).