Testo della norma
La rinuncia all’eredità deve farsi con dichiarazione ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, e iscritta nel registro delle successioni.
Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.
Commento
Inquadramento
L'art. 46 c.c. stabilisce che per le persone giuridiche e le società il domicilio è nel luogo dove è stabilita la loro sede. La norma è fondamentale per determinare il forum competente nelle controversie che coinvolgono enti collettivi e per tutti i rapporti giuridici in cui rileva il domicilio dell'ente.
Sede come domicilio delle persone giuridiche e delle società
Il domicilio delle persone giuridiche e delle società è disciplinato come segue: 1) principio: per le persone giuridiche (associazioni, fondazioni, società di capitali, enti pubblici) e per le società di persone il domicilio è nel luogo dove è stabilita la loro sede legale; la sede legale determina il domicilio dell'ente ai fini di tutti i rapporti giuridici; 2) sede legale vs. sede effettiva: la sede legale è quella indicata nello statuto o nell'atto costitutivo e iscritta nel Registro delle Imprese; la sede effettiva è il luogo in cui si svolge concretamente l'attività direttiva e amministrativa; se sede legale e sede effettiva divergono, prevale la sede effettiva per i rapporti con i creditori (art. 25 L. 218/1995); 3) sede secondaria: le società possono avere sede secondaria; la sede secondaria rileva per la competenza territoriale delle controversie che riguardano l'attività della sede secondaria; 4) foro del domicilio nelle cause civili: nelle cause civili contro una società o ente, il giudice competente per territorio è quello del luogo dove l'ente ha il proprio domicilio (sede legale o effettiva); il creditore che agisce contro una SpA deve citarla davanti al tribunale della sede; 5) sede fittizia: la registrazione della sede legale in un luogo diverso dall'effettiva sede direttiva è irrilevante per i rapporti con i terzi; i terzi possono fare affidamento sia sulla sede legale sia sulla sede effettiva; 6) sede per le notificazioni: gli atti giudiziari e le notificazioni agli enti si effettuano presso la sede legale o la sede effettiva; la notifica presso la sede legale è valida anche se l'ente opera effettivamente altrove. La sede come domicilio degli enti garantisce certezza nei rapporti giuridici e nella determinazione della competenza.
Profili applicativi
La sede come domicilio è fondamentale nel recupero crediti verso società: un fornitore che intende avviare un procedimento monitorio contro una SpA deve rivolgersi al tribunale del luogo in cui la SpA ha la propria sede legale; se la SpA ha sede legale a Roma ma svolge tutta la propria attività a Milano (sede effettiva), il creditore può scegliere tra il Tribunale di Roma (sede legale) e il Tribunale di Milano (sede effettiva dove si è svolta la prestazione o dove l'obbligazione doveva essere eseguita); la scelta della sede influisce sui tempi del giudizio.
In sintesi
Il domicilio delle persone giuridiche e delle società è nel luogo della sede legale; se sede legale e sede effettiva divergono prevale la sede effettiva per i rapporti con i creditori; la sede secondaria rileva per le controversie relative all'attività della sede secondaria; le notificazioni si effettuano presso la sede legale o effettiva; il foro del domicilio dell'ente è determinante per la competenza territoriale nelle controversie civili; la sede fittizia non pregiudica i terzi che possono avvalersi della sede effettiva.