Testo della norma
Comma 1: Successione per Rappresentazione
L’indegno non trasmette ai suoi figli l’indegnità; per cui i discendenti dell’indegno possono succedere per rappresentazione.
Comma 2: Usufrutto Legale
L’indegno non ha sui beni della successione che sono pervenuti ai suoi figli né l’usufrutto legale (ora abrogato) né la facoltà di amministrarli o goderne in qualsiasi modo.
Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.
Commento
Inquadramento
Completa la disciplina dell'indegnità, chiarendo che l'esclusione non attribuisce all'indegno neppure vantaggi indiretti sui beni pervenuti ai suoi discendenti.
Contenuto
L'indegno escluso dalla successione non ha, sui beni devoluti al figlio o discendente che gli succede per rappresentazione, né l'usufrutto legale né l'amministrazione che gli spetterebbero altrimenti secondo le regole ordinarie sulla responsabilità genitoriale.
Profili applicativi
Se l'indegno potesse comunque godere, come genitore, dei beni pervenuti al proprio figlio per rappresentazione, la sanzione dell'indegnità risulterebbe in parte elusa: la norma impedisce questo aggiramento indiretto.
In sintesi
L'indegno non può godere, tramite l'usufrutto legale o l'amministrazione, dei beni pervenuti ai propri figli in sua sostituzione.