Art. 466 C.C. – Riabilitazione dell’indegno

Pubblicato il Ottobre 2, 2025 da lextime

Testo della norma

Comma 1: Riabilitazione Totale (Forma)

Chi è incorso nell’indegnità è ammesso a succedere quando la persona della cui successione si tratta lo ha espressamente riabilitato con atto pubblico o con testamento.

Comma 2: Riabilitazione Parziale (Conferimento)

Tuttavia, se l’indegno non è stato espressamente riabilitato, ma è stato contemplato nel testamento quando il testatore conosceva la causa dell’indegnità, egli succede nei limiti della disposizione testamentaria.

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

Prevede un meccanismo che consente al defunto stesso di perdonare, in vita, il comportamento che avrebbe altrimenti determinato l'esclusione dalla successione.

Contenuto

L'indegno è riammesso alla successione quando il defunto lo abbia riabilitato, in tutto o in parte, con un atto pubblico o con testamento in cui manifesti espressamente la volontà di perdonarlo, escludendo o attenuando gli effetti dell'indegnità.

Profili applicativi

La riabilitazione valorizza l'autonomia della vittima dell'offesa, che resta l'unica legittimata a rimettere, in tutto o in parte, le conseguenze successorie della condotta subita, senza che ciò sia deciso da terzi.

In sintesi

Il defunto può, con atto pubblico o testamento, riabilitare l'indegno e restituirgli, in tutto o in parte, il diritto di succedere.