Testo della norma
Comma 1: Definizione
La rappresentazione fa subentrare i discendenti (rappresentanti) nel luogo e nel grado del loro ascendente (rappresentato), quando questi non può o non vuole accettare l’eredità o il legato.
Comma 2: Presupposti
Si ha rappresentazione nella successione testamentaria e in quella legittima.
Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.
Commento
Inquadramento
La rappresentazione è il meccanismo successorio per cui i discendenti di un erede o di un legatario premorto, rinunciatario o indegno subentrano nella quota che sarebbe spettata al loro ascendente, come se l'ascendente fosse in vita ma con esclusivo riferimento alla quota che gli sarebbe toccata.
Contenuto
Profili applicativi
La rappresentazione opera nei casi di premoritura, rinuncia all'eredità e indegnità dell'erede o legatario. La divisione per stirpi contrappone la divisione per capi: nella prima i rappresentanti prendono solo la quota del loro ascendente (anche se sono in numero superiore agli altri eredi); nella seconda ciascun erede prende una quota uguale. In sede di successione testamentaria, la rappresentazione opera solo se il testatore non ha designato un sostituto o non è applicabile l'accrescimento (art. 674 c.c.): la rappresentazione è quindi istituto tipico della successione legittima, applicabile in quella testamentaria in via supplementare.
In sintesi
L'art. 467 c.c. consente ai discendenti di un erede premorto, rinunciatario o indegno di subentrare nella sua quota ereditaria, suddividendola tra loro per stirpi, sia nella linea discendente (figli, nipoti del de cuius) sia nella linea collaterale (nipoti del de cuius figli di fratelli).