Testo della norma
Comma 1: Rappresentato (Ascendente)
La rappresentazione ha luogo in linea retta a favore dei discendenti dei figli legittimi, legittimati, adottivi, e dei discendenti dei discendenti, e in linea collaterale a favore dei discendenti dei fratelli e delle sorelle del defunto.
Comma 2: Esclusione Altri Parenti
La rappresentazione è esclusa quando si tratta di successione di un ascendente (non opera a favore dei nipoti *ex filio* se il *de cuius* era un ascendente) e in caso di successione testamentaria, quando si tratti di legato di usufrutto o di altro diritto di natura personale.
Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.
Commento
Inquadramento
Individua i soggetti a favore dei quali opera il meccanismo della rappresentazione successoria.
Contenuto
La rappresentazione ha luogo in favore dei discendenti dei figli del defunto e dei discendenti dei suoi fratelli e sorelle, quando queste persone non possano o non vogliano accettare l'eredità o il legato, consentendo ai loro discendenti di subentrare nella medesima posizione.
Profili applicativi
L'istituto della rappresentazione evita che la premorienza, l'indegnità o la rinuncia di un chiamato escludano automaticamente dalla successione l'intera sua stirpe, garantendo continuità nel passaggio generazionale del patrimonio.
In sintesi
La rappresentazione consente ai discendenti dei figli e dei fratelli o sorelle del defunto di subentrare quando questi non possano o non vogliano accettare.