Art. 468 C.C. – Soggetti

Pubblicato il Ottobre 2, 2025 da lextime

Testo della norma

Comma 1: Rappresentato (Ascendente)

La rappresentazione ha luogo in linea retta a favore dei discendenti dei figli legittimi, legittimati, adottivi, e dei discendenti dei discendenti, e in linea collaterale a favore dei discendenti dei fratelli e delle sorelle del defunto.

Comma 2: Esclusione Altri Parenti

La rappresentazione è esclusa quando si tratta di successione di un ascendente (non opera a favore dei nipoti *ex filio* se il *de cuius* era un ascendente) e in caso di successione testamentaria, quando si tratti di legato di usufrutto o di altro diritto di natura personale.

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

Individua i soggetti a favore dei quali opera il meccanismo della rappresentazione successoria.

Contenuto

La rappresentazione ha luogo in favore dei discendenti dei figli del defunto e dei discendenti dei suoi fratelli e sorelle, quando queste persone non possano o non vogliano accettare l'eredità o il legato, consentendo ai loro discendenti di subentrare nella medesima posizione.

Profili applicativi

L'istituto della rappresentazione evita che la premorienza, l'indegnità o la rinuncia di un chiamato escludano automaticamente dalla successione l'intera sua stirpe, garantendo continuità nel passaggio generazionale del patrimonio.

In sintesi

La rappresentazione consente ai discendenti dei figli e dei fratelli o sorelle del defunto di subentrare quando questi non possano o non vogliano accettare.