Art. 471 C.C. – Accettazione degli incapaci

Pubblicato il Ottobre 2, 2025 da lextime

Testo della norma

Comma 1: Necessità del Beneficio d’Inventario

Le eredità devolute ai minori e agli interdetti non si possono accettare se non col beneficio d’inventario.

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

Introduce una tutela speciale per gli incapaci nel momento dell'accettazione dell'eredità, evitando che rispondano dei debiti ereditari oltre il valore ricevuto.

Contenuto

L'eredità devoluta a minori, interdetti o inabilitati non può essere accettata se non con il beneficio d'inventario, e nell'osservanza delle regole previste per l'amministrazione dei loro beni.

Profili applicativi

Il beneficio d'inventario tiene distinto il patrimonio del defunto da quello dell'erede: l'incapace risponde dei debiti ereditari solo entro il valore dei beni ricevuti, senza rischiare di dover rispondere con il proprio patrimonio personale.

In sintesi

Minori, interdetti e inabilitati possono accettare l'eredità solo con beneficio d'inventario, a tutela del loro patrimonio personale.