| TESTO VIGENTE DELLA NORMA (Sintesi) |
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| COMMENTO SINTETICO |
L’Art. 472 C.C. estende il principio di accettazione obbligatoria con beneficio d’inventario, introdotto per gli incapaci (Art. 471), ad alcuni **enti di diritto pubblico**. Lo scopo è il medesimo: **proteggere il patrimonio pubblico** da passività occulte o eccessive che potrebbero derivare dall’accettazione di eredità gravate da debiti. La norma originale si applicava a tutti gli enti (associazioni, fondazioni, Stato, ecc.), ma è stata significativamente **modificata** nel tempo. Attualmente, dopo le modifiche legislative (in particolare l’Art. 13 L. 127/1997), l’obbligo di accettazione beneficiata rimane **solo per lo Stato** e per gli **enti pubblici non economici**. Gli enti privati (associazioni, fondazioni, comitati, ecc.) sono stati equiparati alle persone fisiche e possono ora accettare in forma pura e semplice, senza necessità di autorizzazione (Art. 1 D.P.R. 361/2000). |
| SCHEMA VISUALE SEMPLIFICATO |
**Contenuto Visivo:** Riquadro “**Eredità allo Stato/Enti Pubblici**” ➡️ **Obbligo di Accettazione** ➡️ **Solo con Beneficio d’Inventario** (A tutela del patrimonio pubblico). |
Comma 1: Necessità del Beneficio d’Inventario (Enti Pubblici)
**Contenuto Visivo:** Riquadro “**Eredità allo Stato/Enti Pubblici**” ➡️ **Obbligo di Accettazione** ➡️ **Solo con Beneficio d’Inventario** (A tutela del patrimonio pubblico).

**Contenuto Visivo:** Riquadro “**Eredità allo Stato/Enti Pubblici**” ➡️ **Obbligo di Accettazione** ➡️ **Solo con Beneficio d’Inventario** (A tutela del patrimonio pubblico).