Art. 472 C.C. – Accettazione delle eredità devolute a persone giuridiche

Pubblicato il Ottobre 2, 2025 da lextime

Testo della norma

Comma 1: Necessità del Beneficio d’Inventario (Enti Pubblici)

L’accettazione delle eredità devolute allo Stato o ad altri enti pubblici non economici non può farsi che col beneficio d’inventario.

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

Estende alle persone giuridiche la medesima cautela prevista per gli incapaci nell'accettazione dell'eredità.

Contenuto

Le eredità devolute a persone giuridiche non possono essere accettate se non con il beneficio d'inventario, in modo da tenere separato il patrimonio ereditario da quello proprio dell'ente e limitare la responsabilità ai soli beni effettivamente ricevuti.

Profili applicativi

La ratio è analoga a quella prevista per gli incapaci: si tratta di soggetti la cui gestione patrimoniale è sottoposta a regole particolari, per i quali la legge preferisce imporre una cautela oggettiva piuttosto che rimettere la scelta a una libera valutazione discrezionale.

In sintesi

Anche le persone giuridiche possono accettare un'eredità solo con beneficio d'inventario.