Art. 473 C.C. – Accettazione delle eredità devolute a persone giuridiche

Pubblicato il Ottobre 2, 2025 da lextime

Testo della norma

Comma 1: Enti privati (Associazioni, Fondazioni, etc.)

L’accettazione delle eredità devolute alle persone giuridiche diverse dalle società e agli enti non riconosciuti non può farsi che col beneficio d’inventario.

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

Completa la disciplina dell'accettazione con beneficio d'inventario da parte delle persone giuridiche, precisando gli aspetti procedurali dell'operazione.

Contenuto

L'accettazione dell'eredità da parte di una persona giuridica deve essere deliberata dall'organo competente secondo le regole che ne disciplinano il funzionamento, e resta comunque soggetta all'obbligo del beneficio d'inventario già previsto in via generale.

Profili applicativi

La necessità di una deliberazione formale dell'organo competente assicura che la decisione di accettare un'eredità risponda a un processo decisionale interno regolare, coerente con le regole di governance proprie di ciascuna persona giuridica.

In sintesi

Anche per le persone giuridiche l'accettazione dell'eredità richiede una deliberazione formale dell'organo competente, oltre al beneficio d'inventario.