| TESTO VIGENTE DELLA NORMA (Sintesi) |
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| COMMENTO SINTETICO |
L’Art. 474 C.C. definisce le due forme attraverso le quali si manifesta l’atto di accettazione dell’eredità (Art. 459 C.C.). 1. **Accettazione Espressa (Art. 475 C.C.):** Consiste in una dichiarazione di volontà formale resa in un **atto pubblico** o in una **scrittura privata**, in cui il chiamato dichiara esplicitamente di accettare l’eredità. 2. **Accettazione Tacita (Art. 476 C.C.):** Si verifica quando il chiamato compie un **atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare** e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede (ad esempio, vendere beni ereditari, pagare debiti ereditari con denaro proprio, proporre azioni relative all’eredità). La scelta della forma ha conseguenze pratiche: l’accettazione con **beneficio d’inventario** (Art. 470 C.C.) può avvenire **solo in forma espressa** (Art. 484 C.C.), mentre l’accettazione pura e semplice può essere sia espressa che tacita. |
| SCHEMA VISUALE SEMPLIFICATO |
**Contenuto Visivo:** Riquadro “**Modi Accettazione**” ➡️ **Espressa** (Dichiarazione Formale) ⚖️ **Tacita** (Comportamento concludente: atto che solo l’erede può compiere). |
Comma 1: Due Forme di Accettazione
**Contenuto Visivo:** Riquadro “**Modi Accettazione**” ➡️ **Espressa** (Dichiarazione Formale) ⚖️ **Tacita** (Comportamento concludente: atto che solo l’erede può compiere).

**Contenuto Visivo:** Riquadro “**Modi Accettazione**” ➡️ **Espressa** (Dichiarazione Formale) ⚖️ **Tacita** (Comportamento concludente: atto che solo l’erede può compiere).