Testo della norma
Comma 1: Due Forme di Accettazione
L’accettazione può essere espressa o tacita.
Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.
Comma 1: Due Forme di Accettazione
L’accettazione può essere espressa o tacita.
Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.
Commento
Inquadramento
Individua le due forme in cui può manifestarsi la volontà del chiamato di accettare l'eredità.
Contenuto
L'accettazione dell'eredità può essere espressa, quando il chiamato dichiara in atto pubblico o scrittura privata di accettare o assume il titolo di erede, oppure tacita, quando compie un atto che presuppone necessariamente la volontà di accettare e che non avrebbe diritto di compiere se non nella qualità di erede.
Profili applicativi
La distinzione tra le due forme rileva soprattutto in sede di prova: mentre l'accettazione espressa risulta da un atto formale, quella tacita va desunta dal comportamento concreto del chiamato, valutato caso per caso dal giudice.
In sintesi
L'eredità può essere accettata espressamente, con dichiarazione formale, oppure tacitamente, tramite comportamenti concludenti.