| TESTO VIGENTE DELLA NORMA (Sintesi) |
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| COMMENTO SINTETICO |
L’Art. 476 C.C. disciplina l’accettazione che si deduce da un **comportamento concludente** (fatti e atti) del chiamato, senza una dichiarazione formale. L’atto che costituisce accettazione tacita deve possedere due requisiti essenziali: 1. **Presupposizione di Volontà:** L’atto deve essere **incompatibile** con la volontà di rinunciare o di restare in attesa; deve rivelare in modo inequivocabile l’intenzione di assumere la qualità di erede. 2. **Qualità di Erede:** L’atto deve essere un diritto o un potere che spetta **esclusivamente all’erede**. Esempi tipici di accettazione tacita includono la **vendita**, la **donazione** o la **cessione** dei diritti di successione; l’esercizio di azioni giudiziarie che solo l’erede può intraprendere (es. azione di rivendicazione); o il pagamento di debiti ereditari con denaro proprio. Atti meramente conservativi (es. custodire i beni, denunciare il decesso, chiedere la pubblicazione del testamento) non costituiscono accettazione tacita. L’accettazione tacita equivale a un’accettazione **pura e semplice**. |
| SCHEMA VISUALE SEMPLIFICATO |
**Contenuto Visivo:** Riquadro “**Accettazione Tacita**” ➡️ **Compiere un Atto** (es. vendita beni ereditari) ➡️ L’atto **Presuppone** la Qualità di Erede ➡️ **Effetto:** Accettazione Pura e Semplice. |
Comma 1: Definizione
**Contenuto Visivo:** Riquadro “**Accettazione Tacita**” ➡️ **Compiere un Atto** (es. vendita beni ereditari) ➡️ L’atto **Presuppone** la Qualità di Erede ➡️ **Effetto:** Accettazione Pura e Semplice.

**Contenuto Visivo:** Riquadro “**Accettazione Tacita**” ➡️ **Compiere un Atto** (es. vendita beni ereditari) ➡️ L’atto **Presuppone** la Qualità di Erede ➡️ **Effetto:** Accettazione Pura e Semplice.