Art. 476 C.C. – Accettazione tacita

Pubblicato il Ottobre 2, 2025 da lextime

Testo della norma

Comma 1: Definizione

L’accettazione è tacita quando il chiamato all’eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede.

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

L'art. 476 c.c. definisce specificamente l'accettazione tacita come il compimento di un atto che il chiamato non avrebbe il diritto di fare se non in qualità di erede, che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare.

Contenuto

L'accettazione tacita si ha quando il chiamato compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede. La norma richiede due elementi: 1) la non spettanza dell'atto al chiamato che non sia erede; 2) la necessaria presupposizione della qualità di erede. Esempi tipici di accettazione tacita: la vendita di beni ereditari; la donazione di beni ereditari; la riscossione di un credito ereditario non urgente; la novazione di un debito ereditario; il pagamento di debiti del defunto con danaro ereditario.

Profili applicativi

La giurisprudenza ha elaborato una casistica ricca: non costituisce accettazione tacita il pagamento di imposte di successione (atto dovuto per legge), la richiesta di misure cautelari a tutela del patrimonio ereditario, la ricognizione di scritture del defunto. L'accettazione tacita è irrevocabile una volta intervenuta: il chiamato non può successivamente rinunciare all'eredità. Il chiamato incapace di agire (minore, interdetto) non può compiere atti di accettazione tacita; eventuali atti compiuti dal rappresentante legale senza autorizzazione giudiziaria non valgono come accettazione.

In sintesi

L'art. 476 c.c. definisce l'accettazione tacita come il compimento di un atto che presuppone necessariamente la volontà di accettare e che spetta solo all'erede; una volta intervenuta, l'accettazione tacita è irrevocabile e produce gli stessi effetti di quella espressa.