| TESTO VIGENTE DELLA NORMA (Sintesi) |
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| COMMENTO SINTETICO |
L’Art. 477 C.C. qualifica esplicitamente determinati atti di disposizione dei diritti successori come **accettazione tacita implicita**. Questi atti sono considerati accettazione tacita perché implicano che il chiamato abbia preventivamente accettato l’eredità per poter disporre dei diritti relativi ad essa. 1. **Cessione a Estranei:** La vendita, la donazione o la cessione dei diritti ereditari a un terzo non chiamato è l’atto di disposizione più chiaro della propria qualità di erede. 2. **Rinunzia Onerosa o Parziale:** Anche la rinunzia, che in sé è un atto abdicativo, si tramuta in accettazione quando: * È fatta a **titolo oneroso** (con corrispettivo): riceve un prezzo per rinunciare, il che implica disporre di un diritto. * È fatta **a favore di alcuni coeredi**: questo atto modifica la devoluzione legale (che sarebbe l’accrescimento tra tutti i coeredi) e quindi implica un atto di disposizione (donazione) della propria quota, che richiede l’accettazione preventiva. In sintesi, ogni atto che riveli l’intenzione di disporre della propria quota ereditaria è considerato accettazione tacita. |
| SCHEMA VISUALE SEMPLIFICATO |
**Contenuto Visivo:** Riquadro “**Cessione Diritti Successione**” ➡️ **Vendita/Donazione a Estraneo** ⚖️ **Rinunzia con Corrispettivo** ⚖️ **Rinunzia a Favore di Certi Coeredi** ➡️ Tutti implicano **Accettazione Tacita**. |
Comma 1: Cessione a Terzi
Comma 2: Cessione a Coeredi (Con Diritto di Accrescimento)
**Contenuto Visivo:** Riquadro “**Cessione Diritti Successione**” ➡️ **Vendita/Donazione a Estraneo** ⚖️ **Rinunzia con Corrispettivo** ⚖️ **Rinunzia a Favore di Certi Coeredi** ➡️ Tutti implicano **Accettazione Tacita**.

**Contenuto Visivo:** Riquadro “**Cessione Diritti Successione**” ➡️ **Vendita/Donazione a Estraneo** ⚖️ **Rinunzia con Corrispettivo** ⚖️ **Rinunzia a Favore di Certi Coeredi** ➡️ Tutti implicano **Accettazione Tacita**.