Art. 477 C.C. – Donazione, vendita e cessione di diritti di successione

Pubblicato il Ottobre 2, 2025 da lextime

Testo della norma

Comma 1: Cessione a Terzi

La vendita o donazione che il chiamato all’eredità faccia dei suoi diritti di successione a un estraneo importa accettazione dell’eredità.

Comma 2: Cessione a Coeredi (Con Diritto di Accrescimento)

Importa accettazione anche la rinunzia ai diritti di successione fatta verso corrispettivo o a favore di alcuni soltanto dei chiamati.

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

Individua un'ipotesi di accettazione tacita legata alla disposizione dei diritti successori prima ancora di una formale dichiarazione di accettazione.

Contenuto

La donazione, la vendita o la cessione, anche a titolo gratuito, che il chiamato all'eredità faccia dei propri diritti di successione importano accettazione dell'eredità, anche se non vi sia stata alcuna dichiarazione espressa in tal senso.

Profili applicativi

Chi dispone dei propri diritti successori si comporta, di fatto, come un erede: la legge trae da questo comportamento concludente la conseguenza logica dell'accettazione, senza lasciare spazio a una successiva rinuncia.

In sintesi

Disporre dei propri diritti di successione, tramite donazione, vendita o cessione, equivale ad accettare l'eredità.