Art. 479 C.C. – Trasmissione del diritto di accettare

Pubblicato il Ottobre 2, 2025 da lextime

Testo della norma

Comma 1: Morte del Chiamato

Se il chiamato all’eredità muore senza averla accettata, il diritto di accettarla si trasmette ai suoi eredi.

Comma 2: Accettazione Successiva

Se questi eredi non sono d’accordo per accettare o rinunziare, colui che accetta l’eredità acquista tutti i diritti e soggiace a tutti i pesi ereditari, mentre il diritto degli altri si estingue.

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

Disciplina la sorte del diritto di accettare l'eredità quando il chiamato muore prima di essersi pronunciato.

Contenuto

Se il chiamato all'eredità muore senza averla accettata, il diritto di accettarla si trasmette ai suoi eredi, che potranno a loro volta decidere se accettare o rinunciare, sia alla successione del chiamato originario sia, di conseguenza, all'eredità a lui devoluta.

Profili applicativi

Questo meccanismo, noto come trasmissione del diritto di accettare, evita che il diritto si estingua per il solo fatto della morte del chiamato, garantendo continuità nella catena successoria anche quando il primo chiamato non ha fatto in tempo a pronunciarsi.

In sintesi

Il diritto di accettare un'eredità si trasmette agli eredi del chiamato che muore senza aver accettato.