Testo della norma
Comma 1: Termine Ordinario
Il diritto di accettare l’eredità si prescrive in dieci anni, con decorrenza dal giorno dell’apertura della successione (morte del *de cuius*).
Comma 2: Caso di Istituzione Sottoposta a Condizione
In caso di istituzione condizionale, il termine decorre dal giorno in cui la condizione si verifica.
Comma 3: Azione di Nascita (Figlio non Riconosciuto)
In caso di accertamento giudiziale della filiazione, il termine decorre dal passaggio in giudicato della relativa sentenza.
Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.
Commento
Inquadramento
L'art. 480 c.c. stabilisce il termine prescrizionale entro cui il diritto di accettare l'eredità deve essere esercitato, bilanciando l'interesse del chiamato a riflettere con l'interesse dei creditori e dei coeredi alla certezza della situazione successoria.
Contenuto
Il diritto di accettare l'eredità si prescrive nel termine di dieci anni dall'apertura della successione (e quindi dalla morte del de cuius). Decorso il termine decennale senza che il chiamato abbia accettato o rinunciato, il diritto di accettare si estingue: l'eredità si devolve agli altri chiamati (coeredi) o, in ultima istanza, allo Stato (art. 586 c.c.). Il termine può essere interrotto dagli atti di accettazione o di rinuncia; non è soggetto a sospensione per le cause ordinarie di sospensione della prescrizione.
Profili applicativi
Chiunque vi abbia interesse (coeredi, creditori del chiamato) può agire in giudizio affinché il giudice fissi un termine entro cui il chiamato deve dichiarare se accetta o rinuncia (actio interrogatoria, art. 481 c.c.); il termine fissato dal giudice è inferiore a dieci anni e decorre dall'intimazione. Il chiamato che non ha ancora accettato può compiere atti conservativi nel decennio senza che ciò implichi accettazione tacita. Se il chiamato muore senza aver accettato o rinunciato nel decennio, il diritto di accettare si trasmette agli eredi del chiamato per il tempo residuo (art. 479 c.c. — diritto di trasmissione).
In sintesi
L'art. 480 c.c. fissa in dieci anni dall'apertura della successione il termine di prescrizione del diritto di accettare l'eredità; decorso inutilmente tale termine, il diritto si estingue e l'eredità si devolve ai chiamati successivi o allo Stato.