Testo della norma
Comma 1: Modalità e Formalità
L’accettazione col beneficio d’inventario si fa mediante dichiarazione ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, e inserita nel registro delle successioni.
Comma 2: Trascrizione e Pubblicità
Entro un mese dall’inserzione, la dichiarazione deve essere trascritta presso l’ufficio dei registri immobiliari del luogo in cui si è aperta la successione.
Comma 3: Inventario
La dichiarazione deve essere preceduta o seguita dall’inventario, nelle forme stabilite dal Codice di procedura civile.
Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.
Commento
Inquadramento
L'accettazione con beneficio d'inventario è la modalità di accettazione dell'eredità che consente all'erede di beneficiare della separazione patrimoniale tra il proprio patrimonio personale e quello ereditario, limitando la propria responsabilità per i debiti del defunto all'attivo ereditario ricevuto.
Contenuto
L'accettazione con beneficio d'inventario si fa con dichiarazione, preceduta o seguita dalla redazione dell'inventario, ricevuta dal notaio o dal cancelliere del tribunale nella cui circoscrizione si è aperta la successione. La dichiarazione di accettazione con beneficio d'inventario deve essere fatta: dal chiamato che ha compiuto la maggiore età; da chi è stato già immesso nel possesso dei beni ereditari; dagli enti pubblici e dalle persone giuridiche (per le quali l'accettazione con beneficio d'inventario è obbligatoria). L'inventario deve essere completato entro tre mesi dalla dichiarazione (oppure entro tre mesi dalla scadenza del termine per deliberare), a pena di decadenza dal beneficio.
Profili applicativi
Il beneficio d'inventario è particolarmente utile quando si ignora l'entità del passivo ereditario: consente di accettare senza il rischio di rispondere con il proprio patrimonio personale di debiti ereditari superiori all'attivo. L'erede che decade dal beneficio (per non aver redatto l'inventario nei termini o per aver alienato beni senza autorizzazione) risponde dei debiti ereditari come se avesse accettato puramente e semplicemente. Per i minori e gli incapaci, l'accettazione può avvenire solo con beneficio d'inventario (art. 471 c.c.), con preventiva autorizzazione del giudice tutelare.
In sintesi
L'art. 484 c.c. disciplina la forma dell'accettazione con beneficio d'inventario — dichiarazione davanti al notaio o al cancelliere del tribunale, preceduta o seguita dall'inventario — che consente all'erede di limitare la propria responsabilità per i debiti ereditari all'attivo ricevuto.