Art. 485 C.C. – Chiamato all’eredità che è nel possesso di beni ereditari

Pubblicato il Ottobre 2, 2025 da lextime

Testo della norma

Comma 1: Inventario Obbligatorio (3 Mesi)

Il chiamato all’eredità, a qualsiasi titolo, che è nel possesso dei beni ereditari, deve fare l’inventario entro tre mesi dal giorno dell’apertura della successione o della notizia della devoluta eredità.

Comma 2: Proroga

Il termine può essere prorogato dall’autorità giudiziaria, non oltre i successivi tre mesi.

Comma 3: Dichiarazione di Accettazione (40 Giorni)

Compiuto l’inventario, il chiamato che non ha ancora accettato deve, nei quaranta giorni successivi, fare la dichiarazione di accettare o di rinunziare all’eredità.

Comma 4: Sanzione per Inerzia

Trascorso il termine senza che l’inventario sia stato compiuto o la dichiarazione sia stata resa, il chiamato è considerato erede puro e semplice (accettazione presunta).

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

Impone al chiamato che già possiede beni ereditari un onere aggiuntivo, a tutela dei creditori e degli altri interessati alla successione.

Contenuto

Il chiamato all'eredità che si trova nel possesso di beni ereditari deve fare l'inventario entro il termine stabilito dalla legge; se non vi provvede entro tale termine, è considerato erede puro e semplice, con le conseguenti responsabilità illimitate per i debiti ereditari.

Profili applicativi

Il possesso dei beni espone il chiamato a un rischio maggiore di confusione tra il proprio patrimonio e quello ereditario: l'obbligo di redigere tempestivamente l'inventario serve a fare chiarezza e a consentire, se lo desidera, l'accettazione con beneficio d'inventario.

In sintesi

Il chiamato che possiede già beni ereditari deve fare l'inventario entro il termine di legge, pena la qualificazione come erede puro e semplice.