Art. 487 C.C. – Decorrenza del termine per l’inventario nel caso di dichiarazione preventiva

Pubblicato il Ottobre 2, 2025 da lextime

Testo della norma

Comma 1: Decorrenza

Il chiamato che non è nel possesso dei beni ereditari, se ha fatto la dichiarazione di accettare col beneficio d’inventario, deve compiere l’inventario nei termini di cui al secondo comma dell’articolo precedente, cioè entro tre mesi dalla dichiarazione, salvo proroga.

Comma 2: Mancato Inventario

In mancanza, è considerato erede puro e semplice.

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

Regola una situazione intermedia, in cui il chiamato manifesta preventivamente la volontà di accettare con beneficio d'inventario prima ancora di essere nel possesso dei beni.

Contenuto

Se il chiamato dichiara di voler accettare l'eredità con beneficio d'inventario prima di essere entrato nel possesso dei beni ereditari, il termine per compiere l'inventario decorre dal momento di tale dichiarazione, e non da un momento successivo.

Profili applicativi

La regola coordina le diverse ipotesi di decorrenza del termine per l'inventario, evitando che una dichiarazione preventiva di voler accettare con beneficio possa essere utilizzata per dilatare artificiosamente i tempi dell'adempimento.

In sintesi

Se il chiamato dichiara in anticipo di voler accettare con beneficio d'inventario, il termine per redigerlo decorre già da quella dichiarazione.