Art. 49 C.C. – AssenzapublishArticoli legali

Pubblicato il Ottobre 2, 2025 da lextime
TESTO DELLA NORMA

Quando una persona scompare dal suo ultimo domicilio o residenza e non se ne hanno più notizie, il tribunale, su istanza di chi vi ha interesse, ne dichiara l’assenza.

COMMENTO SINTETICO Riprende e completa la disciplina dell’**assenza** (già introdotta dagli artt. 16-20). L’assenza è la situazione in cui una persona è scomparsa da **almeno due anni**. La dichiarazione di assenza permette di nominare un curatore per amministrare i beni dello scomparso, ma **non equivale alla morte** e non apre la successione.
ESEMPI PRATICI Un uomo lascia la sua casa e non dà più notizie di sé per due anni. La moglie può chiedere al Tribunale la dichiarazione di assenza. Il Tribunale nominerà un curatore (spesso la moglie stessa) per gestire i beni dell’uomo, ma la moglie non ne diventerà proprietaria. Se l’uomo tornerà, riavrà tutto indietro.
SCHEMA VISUALE SEMPLIFICATO
Schema Art. 49 C.C.

**Contenuto Visivo:** Icona persona scomparsa (2+ anni) -> [Tribunale] -> “Dichiarazione Assenza” -> Nomina “CURATORE” per i beni. Nota: “NO Successione, solo Amministrazione”.