Art. 491 C.C. – Responsabilità dell’erede

Pubblicato il Ottobre 2, 2025 da lextime

Testo della norma

Comma 1: Colpa Grave

L’erede con beneficio d’inventario non risponde dell’amministrazione dei beni ereditari se non per colpa grave.

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

Enuncia l'effetto centrale e caratterizzante del beneficio d'inventario, che distingue la responsabilità dell'erede beneficiato da quella dell'erede puro e semplice.

Contenuto

L'erede che ha accettato con beneficio d'inventario non è tenuto al pagamento dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni a lui pervenuti per successione, mantenendo distinto il proprio patrimonio personale da quello ereditario.

Profili applicativi

Questa limitazione di responsabilità è la ragione principale per cui il beneficio d'inventario viene scelto: consente di accettare un'eredità della cui reale consistenza (attiva o passiva) non si ha piena certezza, senza rischiare il proprio patrimonio personale.

In sintesi

Con il beneficio d'inventario l'erede risponde dei debiti ereditari solo entro il valore dei beni ricevuti, senza intaccare il proprio patrimonio personale.