Art. 492 C.C. – Garanzia per debiti ereditari

Pubblicato il Ottobre 2, 2025 da lextime

TESTO VIGENTE DELLA NORMA (Sintesi)

Comma 1: Obbligo di Garanzia

L’erede con beneficio d’inventario, quando i creditori o i legatari lo richiedono, deve dare **idonea garanzia** per il valore dei beni mobili compresi nell’eredità e per il prezzo dei beni immobili alienati.

Comma 2: Scopo della Garanzia

La garanzia serve a coprire i debiti e i legati non ancora soddisfatti.

COMMENTO SINTETICO L’Art. 492 C.C. introduce un ulteriore strumento di **tutela per i creditori e i legatari** del defunto, qualora temano che il patrimonio ereditario, che costituisce la loro unica garanzia, possa subire depauperamenti.
* **Richiesta e Oggetto:** Se i creditori o i legatari avanzano un’istanza, l’erede beneficiato è **obbligato a fornire una garanzia** (ad esempio, una cauzione o una fideiussione) per un valore pari:
1. Ai **beni mobili** ereditari (che sono facilmente dissipabili).
2. Al **prezzo dei beni immobili ereditari** che l’erede ha venduto (alienazione), in quanto il denaro ricavato, se non adeguatamente tracciato e conservato, può essere confuso con il patrimonio personale.
* **Conseguenza del Rifiuto:** Il rifiuto dell’erede di prestare la garanzia, quando richiesta, può essere causa di **decadenza dal beneficio d’inventario** (Art. 494 C.C.), con conseguente responsabilità *ultra vires*. Questa norma rafforza l’obbligo di gestione prudente e conservativa da parte dell’erede.
SCHEMA VISUALE SEMPLIFICATO
Schema visuale semplificato per Art. 492 C.C. Obbligo Garanzia Erede Beneficiato.

**Contenuto Visivo:** Riquadro “**Richiesta Creditori/Legatari**” ➡️ Erede Beneficiato ha l’**Obbligo di Garanzia** (Cauzione) ➡️ Per **Beni Mobili** e **Prezzo Beni Immobili Alienati** ➡️ Scopo: Tutelare il loro futuro soddisfacimento.

Comma 1: Obbligo di Garanzia

Comma 2: Scopo della Garanzia

Schema visuale semplificato per Art. 492 C.C. Obbligo Garanzia Erede Beneficiato.

**Contenuto Visivo:** Riquadro “**Richiesta Creditori/Legatari**” ➡️ Erede Beneficiato ha l’**Obbligo di Garanzia** (Cauzione) ➡️ Per **Beni Mobili** e **Prezzo Beni Immobili Alienati** ➡️ Scopo: Tutelare il loro futuro soddisfacimento.

Schema visuale semplificato per Art. 492 C.C. Obbligo Garanzia Erede Beneficiato.

**Contenuto Visivo:** Riquadro “**Richiesta Creditori/Legatari**” ➡️ Erede Beneficiato ha l’**Obbligo di Garanzia** (Cauzione) ➡️ Per **Beni Mobili** e **Prezzo Beni Immobili Alienati** ➡️ Scopo: Tutelare il loro futuro soddisfacimento.

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