Art. 492 C.C. – Garanzia per debiti ereditari

Pubblicato il Ottobre 2, 2025 da lextime

Testo della norma

Comma 1: Obbligo di Garanzia

L’erede con beneficio d’inventario, quando i creditori o i legatari lo richiedono, deve dare idonea garanzia per il valore dei beni mobili compresi nell’eredità e per il prezzo dei beni immobili alienati.

Comma 2: Scopo della Garanzia

La garanzia serve a coprire i debiti e i legati non ancora soddisfatti.

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

Consente di rafforzare, in determinati casi, la tutela dei creditori e dei legatari rispetto alla gestione del patrimonio ereditario da parte dell'erede beneficiato.

Contenuto

L'erede con beneficio d'inventario può essere tenuto, su richiesta di chi vi ha interesse, a prestare idonea garanzia per la corretta amministrazione dei beni ereditari e per il soddisfacimento dei debiti e dei legati gravanti sull'eredità.

Profili applicativi

La garanzia integra il sistema di tutele già previsto dal beneficio d'inventario, offrendo ai creditori e ai legatari uno strumento ulteriore per premunirsi contro un'eventuale cattiva gestione del patrimonio ereditario da parte dell'erede.

In sintesi

L'erede beneficiato può essere obbligato a prestare una garanzia per la corretta amministrazione del patrimonio ereditario.