Testo della norma
Comma 1: Obbligo di Garanzia
L’erede con beneficio d’inventario, quando i creditori o i legatari lo richiedono, deve dare idonea garanzia per il valore dei beni mobili compresi nell’eredità e per il prezzo dei beni immobili alienati.
Comma 2: Scopo della Garanzia
La garanzia serve a coprire i debiti e i legati non ancora soddisfatti.
Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.
Commento
Inquadramento
Consente di rafforzare, in determinati casi, la tutela dei creditori e dei legatari rispetto alla gestione del patrimonio ereditario da parte dell'erede beneficiato.
Contenuto
L'erede con beneficio d'inventario può essere tenuto, su richiesta di chi vi ha interesse, a prestare idonea garanzia per la corretta amministrazione dei beni ereditari e per il soddisfacimento dei debiti e dei legati gravanti sull'eredità.
Profili applicativi
La garanzia integra il sistema di tutele già previsto dal beneficio d'inventario, offrendo ai creditori e ai legatari uno strumento ulteriore per premunirsi contro un'eventuale cattiva gestione del patrimonio ereditario da parte dell'erede.
In sintesi
L'erede beneficiato può essere obbligato a prestare una garanzia per la corretta amministrazione del patrimonio ereditario.