Art. 495 C.C. – Pagamento dei creditori e legatari

Pubblicato il Ottobre 2, 2025 da lextime

Testo della norma

Comma 1: Liquidazione Semplice (Individuale)

L’erede, dopo tre mesi dalla trascrizione, quando non sia stata fatta opposizione o la liquidazione non sia iniziata, può pagare i creditori e i legatari a misura che si presentano.

Comma 2: Opposizione Creditori

Se i creditori o i legatari fanno opposizione, l’erede deve procedere alla liquidazione concorsuale (Art. 503 C.C.).

Comma 3: Responsabilità Residuale

L’erede che ha pagato i creditori *uti singuli* (individualmente) è liberato se ha esaurito l’asse ereditario, ma i creditori insoddisfatti hanno regresso contro i legatari.

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

Disciplina le modalità con cui l'erede beneficiato deve soddisfare i creditori e i legatari, evitando favoritismi ingiustificati.

Contenuto

L'erede con beneficio d'inventario deve pagare i creditori e i legatari che si presentano secondo l'ordine e le modalità stabilite dalla legge, senza poter effettuare pagamenti preferenziali che pregiudichino la posizione degli altri aventi diritto sul patrimonio ereditario.

Profili applicativi

Il rispetto di un ordine legale di pagamento tutela la par condicio tra i creditori dell'eredità, evitando che l'erede, magari per ragioni personali, favorisca alcuni creditori a scapito di altri con pari diritto a essere soddisfatti sul medesimo patrimonio.

In sintesi

L'erede beneficiato deve pagare creditori e legatari secondo l'ordine stabilito dalla legge, senza favoritismi ingiustificati.