Art. 496 C.C. – Rendimento dei conti

Pubblicato il Ottobre 2, 2025 da lextime

Testo della norma

Comma 1: Obbligo di Rendere il Conto

L’erede con beneficio d’inventario deve, a richiesta dei creditori o dei legatari, rendere il conto della sua amministrazione.

Comma 2: Responsabilità Successiva

Se l’erede non rende il conto nel termine stabilito dall’autorità giudiziaria, è condannato a pagare i debiti ereditari e i legati senza limitazione al valore dei beni (Decadenza implicita).

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

Impone all'erede beneficiato un obbligo di trasparenza verso chi ha interesse a conoscere l'andamento della gestione del patrimonio ereditario.

Contenuto

L'erede con beneficio d'inventario deve rendere conto della propria amministrazione ai creditori e ai legatari, illustrando in modo dettagliato le operazioni compiute sul patrimonio ereditario nel corso della gestione.

Profili applicativi

L'obbligo di rendiconto consente ai creditori e ai legatari di verificare che l'erede abbia rispettato le regole poste a loro tutela, individuando eventuali irregolarità che potrebbero giustificare la richiesta di decadenza dal beneficio.

In sintesi

L'erede beneficiato deve rendere conto della propria gestione del patrimonio ereditario a creditori e legatari.