Art. 497 C.C. – Termine per la richiesta del conto

Pubblicato il Ottobre 2, 2025 da lextime

Testo della norma

Comma 1: Termine Decadenziale

L’erede non è tenuto a rendere conto dell’amministrazione (Art. 496 C.C.) se non a richiesta dei creditori o dei legatari, trascorsi tre anni dal giorno in cui ha cessato di amministrare l’eredità.

Comma 2: Prescrizione

Il diritto a rendere il conto si prescrive in dieci anni dal giorno in cui è cessata l’amministrazione.

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

Fissa un limite temporale entro cui esercitare il diritto di ottenere il rendiconto della gestione dell'erede beneficiato.

Contenuto

I creditori e i legatari possono chiedere il rendimento del conto della gestione entro il termine stabilito dalla legge, decorrente da un momento significativo del procedimento di liquidazione dell'eredità.

Profili applicativi

Il termine assicura che la richiesta di rendiconto avvenga in un momento in cui la ricostruzione delle operazioni compiute sia ancora agevole, evitando contestazioni tardive quando ormai la gestione del patrimonio ereditario si è conclusa da tempo.

In sintesi

La richiesta di rendiconto all'erede beneficiato deve essere fatta entro il termine previsto dalla legge.