Testo della norma
Comma 1: Termine Decadenziale
L’erede non è tenuto a rendere conto dell’amministrazione (Art. 496 C.C.) se non a richiesta dei creditori o dei legatari, trascorsi tre anni dal giorno in cui ha cessato di amministrare l’eredità.
Comma 2: Prescrizione
Il diritto a rendere il conto si prescrive in dieci anni dal giorno in cui è cessata l’amministrazione.
Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.
Commento
Inquadramento
Fissa un limite temporale entro cui esercitare il diritto di ottenere il rendiconto della gestione dell'erede beneficiato.
Contenuto
I creditori e i legatari possono chiedere il rendimento del conto della gestione entro il termine stabilito dalla legge, decorrente da un momento significativo del procedimento di liquidazione dell'eredità.
Profili applicativi
Il termine assicura che la richiesta di rendiconto avvenga in un momento in cui la ricostruzione delle operazioni compiute sia ancora agevole, evitando contestazioni tardive quando ormai la gestione del patrimonio ereditario si è conclusa da tempo.
In sintesi
La richiesta di rendiconto all'erede beneficiato deve essere fatta entro il termine previsto dalla legge.