Testo della norma
Comma 1: Obbligo di Liquidazione
Quando l’erede vuole evitare il rischio di rispondere individualmente (Art. 495 C.C.) o quando vi sia stata l’opposizione di uno o più creditori o legatari, egli deve procedere alla liquidazione dell’eredità con l’osservanza delle disposizioni che seguono.
Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.
Commento
Inquadramento
Disciplina la situazione in cui il patrimonio ereditario non basta a soddisfare integralmente tutti gli aventi diritto.
Contenuto
Quando il patrimonio ereditario non è sufficiente a soddisfare integralmente tutti i creditori, si procede a una liquidazione concorsuale, con ripartizione delle somme disponibili tra gli aventi diritto secondo l'ordine delle rispettive cause di prelazione.
Profili applicativi
La liquidazione concorsuale applica al patrimonio ereditario insufficiente logiche analoghe a quelle delle procedure concorsuali generali, assicurando un trattamento ordinato e proporzionale dei creditori quando le risorse disponibili non permettono di soddisfarli tutti per intero.
In sintesi
Se il patrimonio ereditario non basta per tutti i creditori, si procede a una liquidazione concorsuale secondo l'ordine di prelazione.