Art. 499 C.C. – Invito ai creditori

Pubblicato il Ottobre 2, 2025 da lextime

Testo della norma

Comma 1: Modalità dell’Invito

L’erede che adotta la liquidazione concorsuale deve, a mezzo di un notaio, invitare i creditori a presentare le dichiarazioni di credito entro un termine stabilito.

Comma 2: Pubblicità

Il notaio deve comunicare l’invito a ciascun creditore e legatario di cui si conosce il domicilio o la residenza, e provvedere alla sua pubblicazione nei modi stabiliti dal Codice di procedura civile.

Comma 3: Termine (Minimo e Massimo)

Il termine per la presentazione delle dichiarazioni non può essere inferiore a trenta giorni e non superiore a sessanta giorni dalla pubblicazione.

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

Avvia formalmente la procedura di liquidazione, garantendo a tutti i creditori e legatari la possibilità di far valere le proprie pretese.

Contenuto

L'erede che intende procedere alla liquidazione del patrimonio ereditario deve invitare, con apposito avviso, i creditori e i legatari a presentare le proprie richieste entro il termine stabilito dalla legge.

Profili applicativi

L'invito formale ai creditori assicura che tutti gli aventi diritto possano partecipare alla procedura di liquidazione, evitando che qualcuno resti escluso dalla ripartizione per il solo fatto di non essere stato informato dell'apertura della procedura.

In sintesi

Prima di liquidare il patrimonio ereditario, l'erede deve invitare formalmente creditori e legatari a presentare le proprie richieste.