Art. 5 C.C. – Atti di straordinaria amministrazione

Pubblicato il Ottobre 2, 2025 da lextime

Testo della norma

Per gli atti di straordinaria amministrazione, il tutore dell’interdetto deve essere autorizzato dal giudice tutelare. L’inabilitato non può compiere senza l’assistenza del curatore gli atti che eccedono la ordinaria amministrazione.

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

Disciplina i limiti all'autonomia privata sugli atti che incidono sull'integrità corporea della persona.

Contenuto

Sono vietati gli atti di disposizione del proprio corpo che: 1) causino una diminuzione permanente dell'integrità fisica; 2) siano altrimenti contrari alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume. Sono invece consentiti gli atti che non producono diminuzione permanente (es. prelievo di sangue, donazione di capelli).

Profili applicativi

La norma ha acquistato crescente rilevanza con i trapianti d'organo, le sperimentazioni cliniche e le modificazioni estetiche. La donazione di organo da vivente (es. rene) comporta diminuzione permanente ma è autorizzata dalla L. 458/1967 come norma speciale derogatoria. Il consenso informato al trattamento medico-chirurgico opera nello spazio consentito dall'art. 5. Il buon costume funge da clausola aperta per valutare pratiche corporee invasive o degradanti.

In sintesi

Si può disporre del proprio corpo, ma non con atti che causino menomazioni fisiche permanenti o violino l'ordine pubblico e il buon costume; leggi speciali (trapianti, donazione) prevedono eccezioni motivate.