Art. 5 C.C. – Atti di straordinaria amministrazionepublishArticoli legali

Pubblicato il Ottobre 2, 2025 da lextime
TESTO DELLA NORMA

Per gli atti di straordinaria amministrazione, il tutore dell’interdetto deve essere autorizzato dal giudice tutelare. L’inabilitato non può compiere senza l’assistenza del curatore gli atti che eccedono la ordinaria amministrazione.

COMMENTO SINTETICO Specifica i limiti operativi per tutore e curatore. Il **tutore**, pur sostituendo l’interdetto, per compiere **atti di straordinaria amministrazione** (es. vendita di un immobile, accensione di un mutuo) ha bisogno dell’autorizzazione del Giudice Tutelare. L’**inabilitato**, invece, per tali atti non è sostituito ma deve essere **assistito** dal curatore (la loro firma congiunta è necessaria).
ESEMPI PRATICI Il tutore di un interdetto non può vendere la casa di quest’ultimo senza un’autorizzazione specifica del Giudice Tutelare. Un inabilitato che vuole vendere la propria auto deve farsi assistere dal curatore; la vendita firmata solo dall’inabilitato sarebbe annullabile.
SCHEMA VISUALE SEMPLIFICATO
Schema Art. 5 C.C.

**Contenuto Visivo:** Due colonne. “Interdetto”: Tutore -> [Atto Straordinario] -> [Giudice Tutelare] (autorizza). “Inabilitato”: Inabilitato + Curatore -> [Atto Straordinario] (firmano insieme).