Art. 50 C.C. – Fine dell’assenzapublishArticoli legali

Pubblicato il Ottobre 2, 2025 da lextime
TESTO DELLA NORMA

L’assenza cessa con il ritorno dell’assente o con la prova della sua esistenza in un determinato luogo. In tal caso il tribunale revoca i provvedimenti dell’assenza.

COMMENTO SINTETICO L’**assenza non è uno stato definitivo**. Cessa se l’assente **ritorna** o se si **prova la sua esistenza** in un luogo certo. In questi casi, il Tribunale **revoca la dichiarazione di assenza** e l’assente **riacquista la piena disponibilità dei suoi beni**. Il curatore cessa dalle sue funzioni e deve rendere il conto della sua gestione.
ESEMPI PRATICI Un uomo dichiarato assente dopo tre anni di scomparsa viene ritrovato vivo all’estero. Il Tribunale, su richiesta, revoca la dichiarazione di assenza. L’uomo torna a casa e riprende possesso di tutti i suoi beni, che nel frattempo erano stati amministrati dal curatore.
SCHEMA VISUALE SEMPLIFICATO
Schema Art. 50 C.C.

**Contenuto Visivo:** Icona “Assente” -> Freccia “Ritorno/Prova Esistenza” -> [Tribunale] -> “Revoca Assenza”. Freccia di ritorno dei beni dal “Curatore” all'”Ex-Assente”.