| TESTO DELLA NORMA |
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| COMMENTO SINTETICO | L’**assenza non è uno stato definitivo**. Cessa se l’assente **ritorna** o se si **prova la sua esistenza** in un luogo certo. In questi casi, il Tribunale **revoca la dichiarazione di assenza** e l’assente **riacquista la piena disponibilità dei suoi beni**. Il curatore cessa dalle sue funzioni e deve rendere il conto della sua gestione. |
| ESEMPI PRATICI | Un uomo dichiarato assente dopo tre anni di scomparsa viene ritrovato vivo all’estero. Il Tribunale, su richiesta, revoca la dichiarazione di assenza. L’uomo torna a casa e riprende possesso di tutti i suoi beni, che nel frattempo erano stati amministrati dal curatore. |
| SCHEMA VISUALE SEMPLIFICATO |
**Contenuto Visivo:** Icona “Assente” -> Freccia “Ritorno/Prova Esistenza” -> [Tribunale] -> “Revoca Assenza”. Freccia di ritorno dei beni dal “Curatore” all'”Ex-Assente”. |