Art. 502 C.C. – Esecuzione delle decisioni e pagamento

Pubblicato il Ottobre 2, 2025 da lextime

Testo della norma

Comma 1: Modalità di Pagamento

Divenuto definitivo lo stato di graduazione, l’erede deve pagare i creditori e i legatari in conformità di esso, sempre che non preferisca rilasciare i beni ai creditori e legatari (Art. 507 C.C.).

Comma 2: Trasferimento di Diritti

Se l’attivo ereditario non è sufficiente per soddisfare per intero i crediti collocati a un grado prevalente, i creditori successivi possono esercitare il regresso sui legatari.

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

Segna il passaggio dalla fase di accertamento a quella di effettiva soddisfazione dei creditori e dei legatari.

Contenuto

Una volta divenuto definitivo lo stato di graduazione, anche a seguito delle eventuali impugnazioni proposte e decise, l'erede procede al pagamento dei creditori e dei legatari secondo l'ordine e la misura in esso stabiliti.

Profili applicativi

La definitività dello stato di graduazione è il presupposto indispensabile per procedere ai pagamenti: solo quando non vi sono più contestazioni pendenti l'erede può distribuire in modo sicuro le somme disponibili senza rischiare pagamenti poi rimessi in discussione.

In sintesi

Divenuto definitivo lo stato di graduazione, l'erede paga creditori e legatari secondo quanto in esso stabilito.