Testo della norma
Comma 1: Divieto
Nonostante qualunque opposizione, l’erede non può pagare i creditori e i legatari che si sono presentati individualmente (uti singuli) prima che sia divenuto definitivo lo stato di graduazione, salvo quanto disposto dall’articolo seguente.
Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.
Commento
Inquadramento
L'art. 503 c.c. affronta la situazione del chiamato all'eredità che, pur avendo il possesso dei beni ereditari, voglia rinunciare: la rinuncia è possibile ma produce effetti retroattivi, imponendo al rinunciante la restituzione degli eventuali frutti percepiti.
Contenuto
Il chiamato che si trova nel possesso dei beni ereditari non decade dal diritto di rinunciare all'eredità, ma è tenuto, nel caso di rinuncia, a restituire i frutti che ha percepito e il valore delle deteriorazioni apportate ai beni ereditari dalla data di apertura della successione. La rinuncia deve avvenire con la forma prescritta (art. 519 c.c.): dichiarazione innanzi al notaio o al cancelliere del tribunale competente. La rinuncia retroagisce all'apertura della successione: il rinunciante è considerato come se non fosse mai stato chiamato all'eredità.
Profili applicativi
Il recupero dei frutti ha una ratio equitativa: il chiamato che ha goduto dei beni ereditari nel periodo di deliberazione non può avvantaggiarsi di questa situazione provvisoria a danno dei coeredi o dell'erede definitivo. La distinzione tra atti conservativi (consentiti senza implicare accettazione) e atti dispositivi (che implicano accettazione tacita) è rilevante: il chiamato-possessore che compia atti dispositivi non può poi rinunciare. La rinuncia del chiamato-possessore non pregiudica i terzi che abbiano acquistato diritti reali sui beni ereditari in buona fede durante il periodo di possesso.
In sintesi
L'art. 503 c.c. consente al chiamato-possessore di rinunciare all'eredità, ma lo obbliga a restituire i frutti percepiti e il valore delle deteriorazioni dalla data di apertura della successione, con effetto retroattivo della rinuncia.