Testo della norma
Comma 1: Creditori Esclusi dalla Graduazione
I creditori e i legatari che non hanno presentato la dichiarazione di credito nel termine stabilito dall’Art. 499 C.C. non possono far valere le loro ragioni contro l’erede se non nei limiti della somma che residua dopo il soddisfacimento dei creditori e dei legatari che si sono presentati in tempo.
Comma 2: Prescrizione Decennale
Il diritto contro i legatari si prescrive in tre anni dal giorno dell’ultimo pagamento, a meno che il credito o il legato sia soggetto a più breve prescrizione.
Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.
Commento
Inquadramento
Tutela la stabilità della liquidazione già effettuata rispetto a chi si presenta tardivamente a far valere le proprie pretese.
Contenuto
I creditori e i legatari che si presentano dopo la scadenza del termine stabilito per l'invito non possono opporsi alla liquidazione già eseguita in conformità allo stato di graduazione definitivo, e possono far valere i propri diritti soltanto su quanto eventualmente residua dopo il soddisfacimento degli altri creditori.
Profili applicativi
La regola bilancia l'esigenza di concludere la procedura di liquidazione in tempi ragionevoli con la tutela di chi si presenta in ritardo, che non perde del tutto il proprio diritto ma lo vede degradato rispetto a chi ha rispettato il termine.
In sintesi
Chi si presenta dopo il termine per l'invito non può opporsi alla liquidazione già fatta e viene soddisfatto solo su quanto eventualmente residua.