Art. 506 C.C. – Oneri della liquidazione

Pubblicato il Ottobre 2, 2025 da lextime

Testo della norma

Comma 1: Priorità delle Spese

Le spese per l’inventario, per l’amministrazione e per la liquidazione dell’eredità sono a carico dell’eredità (sono debiti di massa) e sono collocate prima di ogni altro debito ereditario.

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

Individua chi sopporta i costi della procedura di liquidazione del patrimonio ereditario.

Contenuto

Le spese della procedura di liquidazione, comprese quelle relative all'inventario, agli avvisi ai creditori e alle eventuali consulenze necessarie, gravano sul patrimonio ereditario, con precedenza rispetto al soddisfacimento dei creditori e dei legatari.

Profili applicativi

La precedenza riconosciuta alle spese della procedura riflette il principio generale secondo cui i costi necessari per rendere possibile la ripartizione del patrimonio devono essere sostenuti prima di procedere alla distribuzione delle somme residue tra gli aventi diritto.

In sintesi

Le spese della liquidazione gravano sul patrimonio ereditario e vengono soddisfatte prima dei crediti e dei legati.