Art. 51 C.C. – Fine dell’assenza per morte presunta

Pubblicato il Ottobre 3, 2025 da lextime

Testo della norma

L’assenza cessa altresì con la dichiarazione di morte presunta.

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

L'art. 51 c.c. disciplina la dichiarazione di assenza, stabilendo che quando sono trascorsi due anni dalla scomparsa senza notizie, il tribunale può dichiarare l'assenza. La dichiarazione di assenza è il secondo stadio della sequenza e consente l'immissione nel possesso temporaneo dei beni da parte dei presunti eredi.

Dichiarazione di assenza: presupposti e procedura

La dichiarazione di assenza è disciplinata come segue: 1) presupposti temporali: la dichiarazione di assenza può essere richiesta quando sono trascorsi almeno due anni dall'ultima notizia dello scomparso; il termine di due anni decorre dal giorno dell'ultima notizia certa o dal giorno in cui si è verificato l'evento che ha dato origine alla scomparsa (naufragio, incidente); 2) legittimazione a richiedere: il coniuge (o partner unito civilmente), i presunti successori legittimi e testamentari, chiunque abbia diritti che dipendono dalla morte dell'assente, il pubblico ministero possono chiedere la dichiarazione di assenza; 3) procedura: il tribunale del luogo dell'ultimo domicilio o residenza dell'assente riceve la domanda; il tribunale esamina le prove dell'assenza, dispone adeguate ricerche e, se convinto, dichiara l'assenza con decreto; il decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale; 4) effetti della dichiarazione: con la dichiarazione di assenza i presunti eredi (legittimi e testamentari) e il coniuge possono essere immessi nel possesso temporaneo dei beni; il possesso è temporaneo perché condizionato al definitivo accertamento della morte; 5) gestione dei beni: i possessori temporanei devono fare l'inventario dei beni; possono compiere atti di ordinaria amministrazione; per gli atti di straordinaria amministrazione occorre l'autorizzazione del tribunale; devono prestare idonea garanzia; 6) coniuge dell'assente: il matrimonio non è sciolto dalla dichiarazione di assenza; il coniuge non può risposarsi; può essere immesso nel possesso temporaneo dei beni ma il vincolo matrimoniale permane fino alla morte presunta. La dichiarazione di assenza è un provvedimento cautelare che bilancia la tutela del patrimonio con l'incertezza sullo stato del soggetto.

Profili applicativi

La dichiarazione di assenza è rilevante nelle controversie successorie: i figli di un imprenditore scomparso da più di due anni possono chiedere la dichiarazione di assenza e l'immissione nel possesso temporaneo dell'azienda del padre; il possesso temporaneo consente di gestire l'attività e di eseguire gli atti necessari alla continuazione dell'impresa; se il padre tornasse o si scoprisse che è vivo, i figli dovrebbero restituire i beni con il rendiconto dell'amministrazione; la garanzia prestata copre l'eventuale restituzione e i danni.

In sintesi

La dichiarazione di assenza si chiede dopo due anni dall'ultima notizia dello scomparso; legittimati sono il coniuge, i presunti eredi, chiunque abbia diritti dipendenti dalla morte e il pubblico ministero; il tribunale del luogo dell'ultimo domicilio pronuncia il decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale; i presunti eredi e il coniuge sono immessi nel possesso temporaneo dei beni con obbligo di inventario e garanzia; il matrimonio non si scioglie con la dichiarazione di assenza; è un provvedimento cautelare in attesa dell'accertamento definitivo della morte.