Testo della norma
L’assenza cessa altresì con la dichiarazione di morte presunta.
Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.
L’assenza cessa altresì con la dichiarazione di morte presunta.
Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.
Commento
Inquadramento
L'art. 51 c.c. disciplina la dichiarazione di assenza, stabilendo che quando sono trascorsi due anni dalla scomparsa senza notizie, il tribunale può dichiarare l'assenza. La dichiarazione di assenza è il secondo stadio della sequenza e consente l'immissione nel possesso temporaneo dei beni da parte dei presunti eredi.
Dichiarazione di assenza: presupposti e procedura
La dichiarazione di assenza è disciplinata come segue: 1) presupposti temporali: la dichiarazione di assenza può essere richiesta quando sono trascorsi almeno due anni dall'ultima notizia dello scomparso; il termine di due anni decorre dal giorno dell'ultima notizia certa o dal giorno in cui si è verificato l'evento che ha dato origine alla scomparsa (naufragio, incidente); 2) legittimazione a richiedere: il coniuge (o partner unito civilmente), i presunti successori legittimi e testamentari, chiunque abbia diritti che dipendono dalla morte dell'assente, il pubblico ministero possono chiedere la dichiarazione di assenza; 3) procedura: il tribunale del luogo dell'ultimo domicilio o residenza dell'assente riceve la domanda; il tribunale esamina le prove dell'assenza, dispone adeguate ricerche e, se convinto, dichiara l'assenza con decreto; il decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale; 4) effetti della dichiarazione: con la dichiarazione di assenza i presunti eredi (legittimi e testamentari) e il coniuge possono essere immessi nel possesso temporaneo dei beni; il possesso è temporaneo perché condizionato al definitivo accertamento della morte; 5) gestione dei beni: i possessori temporanei devono fare l'inventario dei beni; possono compiere atti di ordinaria amministrazione; per gli atti di straordinaria amministrazione occorre l'autorizzazione del tribunale; devono prestare idonea garanzia; 6) coniuge dell'assente: il matrimonio non è sciolto dalla dichiarazione di assenza; il coniuge non può risposarsi; può essere immesso nel possesso temporaneo dei beni ma il vincolo matrimoniale permane fino alla morte presunta. La dichiarazione di assenza è un provvedimento cautelare che bilancia la tutela del patrimonio con l'incertezza sullo stato del soggetto.
Profili applicativi
La dichiarazione di assenza è rilevante nelle controversie successorie: i figli di un imprenditore scomparso da più di due anni possono chiedere la dichiarazione di assenza e l'immissione nel possesso temporaneo dell'azienda del padre; il possesso temporaneo consente di gestire l'attività e di eseguire gli atti necessari alla continuazione dell'impresa; se il padre tornasse o si scoprisse che è vivo, i figli dovrebbero restituire i beni con il rendiconto dell'amministrazione; la garanzia prestata copre l'eventuale restituzione e i danni.
In sintesi
La dichiarazione di assenza si chiede dopo due anni dall'ultima notizia dello scomparso; legittimati sono il coniuge, i presunti eredi, chiunque abbia diritti dipendenti dalla morte e il pubblico ministero; il tribunale del luogo dell'ultimo domicilio pronuncia il decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale; i presunti eredi e il coniuge sono immessi nel possesso temporaneo dei beni con obbligo di inventario e garanzia; il matrimonio non si scioglie con la dichiarazione di assenza; è un provvedimento cautelare in attesa dell'accertamento definitivo della morte.