Testo della norma
Comma 1: Diritto alla Separazione
La separazione dei beni del defunto da quelli dell’erede è esercitata a vantaggio dei creditori del defunto e dei legatari che l’hanno richiesta.
Comma 2: Effetto Limitato
Il loro diritto di soddisfarsi sui beni separati è preferito a quello dei creditori dell’erede; tuttavia, la separazione non impedisce ai creditori e legatari che non l’hanno esercitata di concorrere sui beni non separati.
Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.
Commento
Inquadramento
Introduce l'istituto della separazione dei beni, strumento distinto dal beneficio d'inventario ma con finalità analoga di tutela dei creditori del defunto.
Contenuto
I creditori del defunto e i legatari possono chiedere che i beni ereditari siano tenuti distinti dal patrimonio personale dell'erede, in modo da essere soddisfatti con preferenza sui beni ereditari rispetto ai creditori personali dell'erede stesso.
Profili applicativi
A differenza del beneficio d'inventario, che tutela l'erede limitandone la responsabilità, la separazione dei beni tutela direttamente i creditori del defunto, evitando che il patrimonio ereditario si confonda con quello, magari gravato da debiti, dell'erede.
In sintesi
I creditori del defunto possono chiedere che i beni ereditari restino distinti dal patrimonio dell'erede, per essere soddisfatti con preferenza su di essi.