Testo della norma
Comma 1: Modalità per Immobili
La separazione rispetto ai beni immobili e ai beni mobili registrati si esercita mediante domanda giudiziale presentata al tribunale e successiva iscrizione nei registri immobiliari o dei beni mobili registrati.
Comma 2: Modalità per Mobili
Per i beni mobili si esercita mediante domanda giudiziale e successiva apposizione di un sigillo o mediante inventario giudiziale.
Comma 3: Cautela (Fideiussione)
Il tribunale può disporre le cautele opportune e, in caso di beni mobili non sigillati, può ordinare il deposito o la prestazione di una fideiussione da parte dell’erede per il loro valore.
Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.
Commento
Inquadramento
Disciplina le modalità con cui si esercita concretamente il diritto alla separazione dei beni.
Contenuto
Il diritto di chiedere la separazione dei beni si esercita mediante apposita domanda, nelle forme e nei termini stabiliti dalla legge, e produce l'effetto di riservare a chi la propone una posizione di preferenza sui beni ereditari rispetto ai creditori personali dell'erede.
Profili applicativi
Le forme e i termini previsti per l'esercizio della separazione assicurano certezza sui tempi entro cui i creditori del defunto possono avvalersi di questa tutela, evitando che la posizione dell'erede e dei suoi creditori personali resti indefinitamente esposta a rivendicazioni tardive.
In sintesi
La separazione dei beni si esercita con una domanda formale, nei termini di legge, che riserva ai richiedenti la preferenza sui beni ereditari.