Testo della norma
Comma 1: Necessità dell’Inventario
La separazione non può essere esercitata se non è stato fatto l’inventario dei beni del defunto nel modo stabilito dal Codice di procedura civile.
Comma 2: Scopo dell’Inventario
L’inventario deve comprendere i beni immobili per i quali sia stata richiesta la separazione, e quelli che debbono essere sigillati o per i quali si è prestata cauzione.
Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.
Commento
Inquadramento
Coordina l'istituto della separazione dei beni con l'esigenza di una ricognizione puntuale del patrimonio ereditario.
Contenuto
Chi intende avvalersi della separazione dei beni può essere tenuto, nei casi previsti dalla legge, a provvedere alla compilazione dell'inventario dei beni ereditari, con modalità analoghe a quelle previste in tema di beneficio d'inventario.
Profili applicativi
L'inventario costituisce, anche in questo contesto, uno strumento di trasparenza indispensabile per verificare la reale consistenza del patrimonio su cui la separazione dovrebbe operare, a beneficio sia dei creditori del defunto sia dell'erede.
In sintesi
Chi si avvale della separazione dei beni può, nei casi previsti, dover compilare un inventario del patrimonio ereditario.