Art. 518 C.C. – Pagamenti ai creditori e legatari

Pubblicato il Ottobre 2, 2025 da lextime

Testo della norma

Comma 1: Modalità di Pagamento

Se l’erede, prima che sia decorso il termine per esercitare la separazione (Art. 516 C.C.), paga il creditore ereditario o il legatario, costoro perdono il diritto di ottenere la separazione se si prova che, a causa del pagamento, l’attivo ereditario residuo non è sufficiente per gli altri creditori e legatari.

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

Coordina le posizioni dei creditori che hanno esercitato la separazione con quelle dei creditori che non se ne sono avvalsi, quando concorrono sullo stesso patrimonio.

Contenuto

Quando concorrono creditori che hanno esercitato la separazione dei beni e creditori che non lo hanno fatto, la legge stabilisce un ordine di priorità nei pagamenti, riservando ai primi una posizione preferenziale sui beni oggetto della separazione.

Profili applicativi

Questa regola di coordinamento evita conflitti applicativi quando, sullo stesso patrimonio ereditario, insistono pretese di creditori con e senza separazione, garantendo un criterio chiaro per stabilire chi debba essere soddisfatto per primo.

In sintesi

Tra creditori con e senza separazione dei beni, la legge stabilisce un ordine di priorità nei pagamenti sul patrimonio ereditario.