Art. 522 C.C. – Devoluzione nelle successioni legittime

Pubblicato il Ottobre 2, 2025 da lextime

Testo della norma

Comma 1: Devoluzione

Nelle **successioni legittime**, la parte di colui che rinunzia si accresce a coloro che avrebbero **concorso** con il rinunziante, salvo il **diritto di rappresentazione** e salvo quanto disposto dal secondo comma dell’Art. 571 C.C. (Successione dei fratelli e sorelle naturali).

Comma 2: Assenza di Concorrenti

Se il rinunziante è **solo** (o se tutti i chiamati rinunziano), l’eredità si devolve ai chiamati di **grado ulteriore** (es. i nipoti subentrano ai figli).

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

Disciplina la sorte della quota del rinunziante quando la successione avviene secondo le regole di legge, in assenza di testamento.

Contenuto

Se il chiamato rinunzia all'eredità nell'ambito di una successione legittima, la sua quota si devolve agli altri chiamati secondo le regole generali sull'accrescimento tra coeredi o sul passaggio ai chiamati del grado successivo, come se la sua posizione non fosse mai esistita.

Profili applicativi

Il meccanismo di devoluzione garantisce che la rinunzia di un chiamato non lasci scoperta la relativa quota, ma comporti automaticamente il coinvolgimento degli altri soggetti indicati dalla legge come successibili.

In sintesi

Nella successione legittima, la quota rinunziata si devolve agli altri chiamati secondo le regole ordinarie di legge.